LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso prodotto da:
 Banca Popolare dell'Emilia  Soc.  Coop.  a  r.l.,  avverso:  silenzio
 rifiuto dell'intendenza di finanza di Modena.
    Letti gli atti;
    Udito il relatore: avv. Emilio Bianchi;
    Sentito  il  rappresentante  dell'Ufficio  sig.ra  Rosalba dott.sa
 Campione; il contribuente rappresentato dal dott. Claudio Zannini.
    In esito alla trattazione all'udienza del 9 marzo  1992  la  parte
 ricorrente  ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 36 del d.P.R.
 4 febbraio 1988,  n.  42;  tale  eccezione  non  pare  manifestamente
 infondata per le ragioni di seguito esposte.
    Con  ricorso  presentato  l'11  agosto  1989,  contro  il silenzio
 rifiuto dell'amministrazione finanziaria (intendenza  di  finanza  di
 Modena),   la  contribuente  richiedeva  il  rimborso  delle  imposte
 (I.R.PE.G. - I.LO.R.) pagate con riferimento  agli  interessi  attivi
 maturati   a  proprio  favore  sui  crediti  d'imposta  dalla  stessa
 contribuente vantati, e contabilizzati nel periodo 1984.