LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da: Banca Popolare dell'Emilia Soc. Coop. a r.l., avverso: silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Modena. Letti gli atti; Udito il relatore: avv. Emilio Bianchi; Sentito il rappresentante dell'Ufficio sig.ra Rosalba dott.sa Campione; il contribuente rappresentato dal dott. Claudio Zannini. In esito alla trattazione all'udienza del 9 marzo 1992 la parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; tale eccezione non pare manifestamente infondata per le ragioni di seguito esposte. Con ricorso presentato l'11 agosto 1989, contro il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria (intendenza di finanza di Modena), la contribuente richiedeva il rimborso delle imposte (I.R.PE.G. - I.LO.R.) pagate con riferimento agli interessi attivi maturati a proprio favore sui crediti d'imposta dalla stessa contribuente vantati, e contabilizzati nel periodo 1984.